Art. 62. Giudizio abbreviato


SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Note all'art. 62:
- Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, reca: "Giudizio Abbreviato".
- Si riporta il testo degli articoli 555, 557, 558 e 442 del codice di procedura penale:
"Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo' presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1;
l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato o presentare domande di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;
inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.".
"Art. 557 (Procedimento per decreto). - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.".
"Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.".
"Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

Indice.. Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 76. Pubblicazione della sentenza

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 73. Revisione delle sentenze

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione

Art. 64. Procedimento per decreto

Art. 63. Applicazione della sanzione su richies

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 58. Archiviazione

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 56. Termine per l'accertamento

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 54. Sequestro conservativo

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 47. Giudice competente

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Art. 43. Notificazioni all'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente

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