Art. 72. Estensione delle impugnazioni
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Art. 72.
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.


