Art. 76. Pubblicazione della sentenza


Art. 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Nota all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 694 del codice di procedura penale:
"Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). - 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puo' essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni"."

Indice.. Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 73. Revisione delle sentenze

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione

Art. 64. Procedimento per decreto

Art. 63. Applicazione della sanzione su richies

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 58. Archiviazione

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 56. Termine per l'accertamento

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 54. Sequestro conservativo

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 47. Giudice competente

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Art. 43. Notificazioni all'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente

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