Art. 81. Certificati dell'anagrafe


Art. 81.
Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti Glossary Link incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Indice.. Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 76. Pubblicazione della sentenza

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 73. Revisione delle sentenze

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione

Art. 64. Procedimento per decreto

Art. 63. Applicazione della sanzione su richies

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 58. Archiviazione

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 56. Termine per l'accertamento

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 54. Sequestro conservativo

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 47. Giudice competente

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Art. 43. Notificazioni all'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente

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