Art. 84. Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza


Art. 84.
Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.