Art. 32. Copertura finanziaria
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Art. 32.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il
1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato".


