Art. 26. Pubblicità delle decisioni


Art. 26.
Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri(*). Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga
opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.
(*) L'articolo 1, comma , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», prevede che gli
adempimenti e gli oneri finanziari relativi alla pubblicazione del Bollettino siano posti a carico
dell'Autorità.