Art. 25. Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione
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Art. 25.
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi
generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi
dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla
concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le
misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano
l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano
disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese
o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo
16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.


