Art. 23. Relazione annuale
| Art. 22. Attività consultiva< --- | --- >Art. 24. Relazione al Governo su alcuni settori |
|---|
Art. 23.
Relazione annuale
[Come modificato dall’articolo 47, comma 5, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"]
1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
entro trenta giorni la relazione al Parlamento.


