Art. 21. Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo


TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITÀ
Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo


1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di
particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale
determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da
esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e
territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le
distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive.