Art. 20. Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori


Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 20.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria


Come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera c, n. 9) della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.", dall'articolo 19, comma
11, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ,
dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 " Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n.
262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (T.U.F.) e dal' articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.21.
1. [Abrogato]
2. [Abrogato]
3. [Abrogato]
04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese
operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' Autorita', ciascuna di esse puo' adottare i
provvedimenti di propria competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui
all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità
di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del
procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo
spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.
5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta
a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti
dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6,
per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni
lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.
5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo'
autorizzare:
a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei
pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una
posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.
5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della
concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate.
6. [Abrogato]
7. [Abrogato]
8. [Abrogato]
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle
norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.