Art. 18. Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
| Art. 17. Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione< --- | --- >Art. 19. Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto |
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Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate
dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di
un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale
provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario
progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione e già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare
condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.


