Art. 17. Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione


Art. 17.
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione


1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la
realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata
all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in
questione.