Art. 15. Diffide e sanzioni
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Art. 15.
Diffide e sanzioni
[Come modificato dall’articolo 11, comma 4, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati" e dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 223/2006 convertito, con modifiche,
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché intrerventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"]
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità
e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per
cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino
al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo
non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come
individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento
generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può
essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.


