Art. 14-bis. Misure cautelari


Art. 14-bis.
Misure cautelari


[Inserito dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 223/2006 convertito, con modifiche, dalla Legge 4 agosto 2006, n.
248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
intrerventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"]
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità
può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare
l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.