Art. 13. Comunicazione delle intese


Art. 13.
Comunicazione delle intese


1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse.
Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.