Art. 13. Comunicazione delle intese
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Art. 13.
Comunicazione delle intese
1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse.
Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.


