Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato


TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
Art. 10.
Autorità garante della concorrenza e del mercato


[Come modificato dall’articolo 1, comma 69, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziara 2006)"]
1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede
in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito
dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto
incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza
da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori
universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in
quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle
Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione
approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte
dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
7-bis. L’Autorità ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di
concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di
comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2% del valore stesso, stabilendo
soglie minime e massime della contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri
dell'Autorità.