Art. 9. Autoproduzione
| Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale< --- | --- >Art. 10. Autorità garante della concorrenza e del mercato |
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Art. 9.
Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad
un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non
comporta per i
terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società
controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa
è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto
concerne il settore delle telecomunicazioni.


