Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale
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Art. 8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale
[Come modificato dall’articolo 11, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati"]
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a
prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la
gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto
strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai
sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al
comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano
disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche
informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2,
esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente
concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all’articolo 14. Nei casi di
accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.


