Art. 6. Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza


Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza


1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se
comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle
possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso
alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva
dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della
domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le
conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire
tali conseguenze.