Art. 20 Norma finanziaria


LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Art. 20 Norma finanziaria

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.