Art. 2. Ambito di applicazione


Art. 2. Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2006.