Art. 2. Ambito di applicazione
| Art. 3. Definizioni< --- | --- >Art. 1. Scopo |
|---|
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2006.


