Art. 4. Prevenzione
| Art. 5. Adattamento al progresso tecnico e scientifico< --- | --- >Art. 3. Definizioni |
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Art. 4. Prevenzione
1. A partire dal 1° luglio 2006 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato
(PBDE). Fino al 1° luglio 2006 è possibile mantenere le misure nazionali volte a limitare o vietare l'uso di dette sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per ottemperare alla normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato.
3. Sulla base di una proposta della Commissione, non appena disponibili le prove scientifiche, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, conformemente ai principi della politica in materia di sostanze chimiche stabiliti nel 6 programma d'azione in materia
ambientale, sul divieto di altre sostanze pericolose e sulla loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.


