Art. 6. Riesame
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Art. 6. Riesame
Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuove risultanze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE).
La Commissione inoltre esamina la necessitàdi adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per tali
adeguamenti.
All'atto del riesame particolare attenzione è riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilitàdi sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'articolo 4.


