Art. 6. Trattamento.
| Art. 7. Recupero.< --- | --- > Art. 5. Raccolta separata. |
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Art. 6.
Trattamento.
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i
terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualitàper il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'
autorizzazione dalle autoritàcompetenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.
La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
L'ispezione verifica quanto segue:
a) il tipo e le quantitàdei rifiuti da trattare;
b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
c) le
misure di sicurezza da adottare.
L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7.
5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunitàeuropea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
I RAEE esportati dalla Comunitàa norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non
appartenenti all'OCSE, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def., sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai
requisiti della presente direttiva.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).


