Art. 7. Recupero.
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Art. 7. Recupero.
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i
terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. Riguardo ai RAEEE inviati per il
trattamento a norma dell'articolo 6 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2006:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I A,
- aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio, e
- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio;
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A
- aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio, e
- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, e 9 dell'allegato I A,
- aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio, e
- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le modalitàd'applicazione, comprese le specifiche per i materiali, necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro il 13 agosto 2004.
4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza
acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.
5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.


