Art. 9. Finanziamento relativo ai RAEE
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Art. 9. Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici. (1)
1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta,
trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati
da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 ("rifiuti storici"), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura.
Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.
2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.


