Art. 13. Adattamento al progresso scientifico e tecnico.
| Art. 14. Comitato.< --- | --- >Art. 12. Informazione e relazioni. |
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Art. 13. Adattamento al progresso scientifico e tecnico.
Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il
trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei
consumatori.


