ALLEGATO II
| ALLEGATO III< --- | --- >ALLEGATO I B |
|---|
ALLEGATO II
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1
1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:
- Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)
- Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
- Pile
- Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2
- Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
- Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
- Tubi catodici
- Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
- Lampade a scarica
- Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
- Cavi elettrici esterni
- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
- Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
- Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
- Apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
- Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunitàdel reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti:
- i circuiti stampati dei telefoni mobili e
- gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.


