Punto 29
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29. L'accesso agli archivi contenenti
dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di
incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.


