6. diritti dell'interessato sui propri dati personali
| 7. limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati< --- | --- >5. accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario |
|---|
6. diritti dell'interessato sui propri
dati personali (art. 7 del Codice)
Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/dossier deve essere garantita la possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice.
Come già precisato, all'interessato devono essere garantite facili modalità di consultazione del proprio Fse/dossier (Cfr. punto 4), nonché, ove previsto, di ottenerne copia, anche ai fini della messa disposizione a
terzi (es. medico operante in un'altra regione o in un altro Stato).
Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati contenuti nel Fse/dossier e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, vanno esercitati direttamente nei confronti di ciascun organismo o professionista sanitario.
All'interessato deve essere fornito senza ritardo un riscontro compiuto e analitico in merito alle sue eventuali istanze (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, deve essere fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali estrapolando le informazioni oggetto dell'accesso e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la comprensione, se del caso trasponendole su supporto cartaceo o informatico; a tali istanze può essere opposto un rifiuto nei soli casi previsti dal Codice (art. 8). Trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall'Autorità in tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico(6), il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati può essere fornito annotando le modifiche richieste senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.


