9. comunicazione al Garante


9. comunicazione al Garante

Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del Glossary Link trattamento, deve essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di Glossary Link dati personali effettuati attraverso il Fse devono essere resi noti al Garante mediante una apposta comunicazione da effettuarsi secondo un modello che sarà adottato dall'Autorità con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice.

Con riferimento alle iniziative di Fse attualmente in corso, sarà indicato nel citato provvedimento il termine entro il quale dovrà essere effettuata la suddetta comunicazione.

In considerazione delle osservazioni ricevute a seguito della consultazione pubblica, nel suddetto provvedimento saranno anche indicate le modalità attraverso le quali le strutture coordinatrici di iniziative di Fse operanti in un circoscritto ambito territoriale possano, in modo cumulativo, procedere alla suddetta comunicazione in luogo dei singoli titolari del trattamento coinvolti.

La suddetta comunicazione non dovrà, invece, essere effettuata nel caso di dossier sanitari.