1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione
| 2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici< --- | --- >Premessa |
|---|
Misure semplificate per applicare le misure minime di sicurezza nel
trattamento dei
dati personali
1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione
Le seguenti modalità semplificate sono applicabili dai soggetti pubblici o privati che:
a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238).


