2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici
| 2.1. Istruzioni agli incaricati del trattamento< --- | --- >1. Soggetti che possono avvalersi della semplificazione |
|---|
2. Trattamenti effettuati con strumenti elettronici
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure minime di sicurezza prescritte dalla disciplina in materia di trattamenti realizzati con l'ausilio di strumenti elettronici (art. 34 del Codice e regole da 1 a 26 dell'Allegato B) osservando le modalità semplificate di seguito individuate.


