2.2. Sistema di autenticazione informatica


2.2. Sistema di Glossary Link autenticazione informatica (modalità applicative delle regole di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e  11  dell'Allegato B))
Per l'accesso ai sistemi informatici si può utilizzare un qualsiasi sistema di autenticazione basato su un codice per identificare chi accede ai dati (di seguito, "username"), associato a una parola chiave (di seguito: "password"), in modo che:

a) l'username individui in modo univoco una sola persona, evitando che soggetti diversi utilizzino codici identici;

b) la password sia conosciuta solo dalla persona che accede ai dati.

L'username deve essere disattivato quando l'incaricato non ha più la qualità che rende legittimo l'utilizzo dei dati (ad esempio, in quanto non opera più all'interno dell'organizzazione).

Può essere adottata, quale procedura di autenticazione anche la procedura di login disponibile sul sistema operativo delle postazioni di lavoro connesse a una rete.

In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, se l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della password, il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici con procedure o modalità predefinite. Riguardo a tali  modalità, sono fornite preventive istruzioni agli Glossary Link incaricati e gli stessi sono informati degli interventi effettuati (ad esempio, prescrivendo ai lavoratori che si assentino dall'ufficio per ferie l'attivazione di modalità che consentano di inviare automaticamente messaggi di posta elettronica ad un altro recapito accessibile: si vedano le Linee guida in materia di lavoro per posta elettronica e Internet approvate dal Garante e pubblicate nella Gazzetta ufficiale 10 marzo 2007 , n. 58 [doc. web n. 1387522]).