2.4. Altre misure di sicurezza
| 2.5. Documento programmatico sulla sicurezza < --- | --- >2.3. Sistema di autorizzazione |
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2.4. Altre
misure di sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano che l'ambito di
trattamento assegnato ai singoli
incaricati, nonché agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, sia coerente con i princìpi di adeguatezza, proporzionalità e necessità, anche attraverso verifiche periodiche, provvedendo, quando è necessario, ad aggiornare i profili di
autorizzazione eventualmente accordati.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio, antivirus), anche con riferimento ai programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, nonché a correggerne difetti, sono effettuati almeno annualmente. Se il computer non è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite rete aziendale, posta elettronica), l'aggiornamento deve essere almeno biennale.
I dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro salvataggio con frequenza almeno mensile. Il salvataggio periodico può non riguardare i dati non modificati dal momento dell'ultimo salvataggio effettuato (dati statici), purché ne esista una copia di sicurezza da cui effettuare eventualmente il ripristino.


