2.5. Documento programmatico sulla sicurezza
| 3. Modalità applicative per i trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici < --- | --- >2.4. Altre misure di sicurezza |
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2.5.
Documento programmatico sulla sicurezza (modalità applicative delle regole di cui ai punti da 19.1 a 19.8 dell'Allegato B))
2.5.1. Fermo restando che per alcuni casi è già previsto per disposizione di legge che si possa redigere un'autocertificazione in luogo del documento programmatico sulla sicurezza (vedi il precedente par. 1, lett. a); art. 29 d.l. n. 112/2008 cit.), i soggetti pubblici e privati che trattano
dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese, possono redigere un documento programmatico sulla sicurezza semplificato sulla base delle indicazioni di seguito riportate.
Il documento deve essere redatto prima dell'inizio del
trattamento e deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno nel caso in cui, nel corso dell'anno solare precedente, siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nel precedente documento.
Il documento deve avere i seguenti contenuti:
a) le coordinate identificative del
titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali responsabili. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
b) una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. In tale descrizione vanno precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
c) l'elenco, anche per categorie, degli
incaricati del trattamento e delle relative responsabilità. Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento con le relative responsabilità;
d) una descrizione delle altre
misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


