3. Modalità applicative per i trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici
| --- >2.5. Documento programmatico sulla sicurezza |
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3. Modalità applicative per i trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici (modalità applicative delle regole di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'Allegato B))
I soggetti di cui al paragrafo 1 possono adempiere all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice applicando le misure contenute nell'Allegato B) relativamente ai trattamenti realizzati senza l'ausilio di strumenti elettronici (regole da 27 a 29 dello stesso Allegato B)), con le modalità semplificate di seguito individuate.
3.1. Agli
incaricati sono impartite, anche oralmente, istruzioni finalizzate al controllo e alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di
trattamento, degli atti e dei documenti contenenti
dati personali.
3.2. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dai medesimi incaricati fino alla restituzione in modo che a essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.


