Premessa: Considerazioni preliminari


PREMESSO

1. Considerazioni preliminari
Il Glossary Link trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

Tali informazioni hanno una natura particolarmente delicata e la loro impropria utilizzazione può avere importanti ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati; possono avere un'"accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore" e la loro conoscibilità richiede adeguate garanzie (cfr., fra l'altro, Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81 e  14 novembre 2006 n. 372).

I dati relativi al traffico telefonico e telematico dovrebbero peraltro riguardare solo alcune caratteristiche esteriori di conversazioni, chiamate e comunicazioni, senza permettere di desumerne i contenuti.

Inoltre, le stesse caratteristiche esteriori permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica, o sono avvenute determinate attività di accesso all'informazione in rete e persino il luogo dove si trovano i detentori di determinati strumenti.

L'intensità dei flussi di comunicazione comporta la formazione e, a volte, la conservazione di innumerevoli informazioni che consentono di ricostruire nel tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali, e di formare anche delicati profili interpersonali. Ciò, specie quando i dati sono conservati massivamente dai fornitori per un periodo più lungo di quello necessario per prestare servizi a utenti e abbonati, al fine di adempiere a un distinto obbligo di legge collegato a eccezionali necessità di giustizia.

Per le comunicazioni telematiche, poi, si pongono ulteriori e più specifiche criticità rispetto alle comunicazioni telefoniche tradizionalmente intese, in quanto il dato apparentemente "esterno" a una comunicazione (ad es., una pagina web visitata o un indirizzo Ip di destinazione) spesso identifica o rivela nella sostanza anche il suo contenuto: può permettere, quindi, non solo di ricostruire relazioni personali e sociali, ma anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini degli interessati.

Eventuali abusi (quali quelli emersi nel recente passato, allorché sono stati constatati gravi e diffusi fatti di utilizzazione illecita di dati), possono comportare importanti ripercussioni sulla sfera privata degli individui o anche violare specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni.

Emerge quindi la necessità, in attuazione di quanto previsto per legge, di assicurare che la conservazione di tali dati da parte dei fornitori, laddove essa sia necessaria per prestare un servizio o in quanto imposta dalla legge, avvenga comunque in termini adeguati per garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone.  

Per tali motivi, a prescindere dalle garanzie previste in termini più generali nell'ordinamento anche sul piano costituzionale e processuale, il legislatore all'art. 132 del Codice ha demandato al Garante per la protezione dei Glossary Link dati personali l'individuazione delle misure e degli accorgimenti che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica devono adottare a fronte della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, allo stato prescritta per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Il presente provvedimento è rivolto appunto a individuare le elevate cautele che devono essere osservate dai fornitori nella formazione e nella custodia dei dati del traffico telefonico e telematico.

Prima di indicare quali cautele risultano necessarie a seguito del complesso procedimento di accertamento curato dal Garante, sono opportune alcune altre premesse sull'attuale quadro normativo, sui fornitori e sui dati personali coinvolti.