Premesse: Effetti del Provvedimento


Di seguito, sono indicati gli accorgimenti e le misure prescritti dal Garante.

Per effetto del presente provvedimento:

7.1. Sistemi di Glossary Link autenticazione
Il Glossary Link trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori deve essere consentito solo agli Glossary Link incaricati del trattamento e unicamente sulla base del preventivo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, qualunque sia la modalità, locale o remota,  con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti.

Per i dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (cioè quelli generati da più di sei mesi, oppure la totalità dei dati trattati per queste finalità se conservati separatamente dai dati trattati per le altre finalità fin dalla loro generazione), una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento.

Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore.

Limitatamente a tali addetti tecnici, circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, possono determinare la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di autenticazione biometrica o di strong-authentication per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione (per esempio, per lo svolgimento di operazioni di amministrazione da console locale che implichino la disabilitazione dei servizi di rete e l'impossibilità di gestire operazioni di input/output tramite dispositivi accessori come quelli utilizzabili per la strong authentication).

In caso di accesso da parte degli addetti tecnici nei termini anzidetti, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di Glossary Link credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice e, per quanto concerne i trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, quanto specificato al successivo paragrafo 7.3, dovrà essere tenuta preventivamente traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di Glossary Link amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

7.2. Sistemi di Glossary Link autorizzazione
Relativamente ai sistemi di autorizzazione devono essere adottate specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Tali differenti funzioni non possono essere attribuite contestualmente a uno stesso soggetto.

I profili di autorizzazione da definire e da attribuire agli incaricati devono differenziare le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati distinguendo, tra queste ultime, gli incaricati abilitati al solo trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice), dagli incaricati abilitati anche al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice).

Conseguentemente, un incaricato cui sia attribuito un profilo di autorizzazione abilitante ad esempio al trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) non può accedere, per ciò stesso e direttamente, a dati il cui trattamento richieda il possesso del profilo di autorizzazione relativo all'intero periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice).

Questa suddivisione non implica la moltiplicazione degli addetti ai servizi per scopi di giustizia; i fornitori hanno infatti la facoltà di utilizzare, per i loro incaricati, il  profilo di autorizzazione che abilita al trattamento dei dati relativi al primo periodo o quello che abilita al trattamento dei dati relativi all'intero periodo di conservazione per scopi di giustizia.

7.3. Conservazione separata
I dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati vanno trattati necessariamente tramite sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia nell'immagazzinamento dei dati (storage).

Più specificamente, i sistemi informatici utilizzati per i trattamenti di dati di traffico conservati per esclusiva finalità di giustizia devono essere differenti da quelli utilizzati anche per altre funzioni aziendali (come fatturazione, marketing, antifrode) ed essere, altresì, protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione impiegate nei trattamenti.

I dati di traffico conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità, per l'elaborazione con sistemi dedicati a questo specifico trattamento.

Questa prescrizione lascia ai fornitori la facoltà di scegliere, sulla base di propri modelli organizzativi e della propria dotazione tecnologica, l'architettura informatica più idonea per la conservazione obbligatoria dei dati di traffico e per le ordinarie elaborazioni aziendali; permette infatti che i dati di traffico conservati sino a sei mesi dalla loro generazione possano essere trattati, per finalità di giustizia, con sistemi informatici non riservati esclusivamente a tali elaborazioni; oppure, che gli stessi dati vengano duplicati per effettuare un trattamento dedicato esclusivamente al perseguimento delle finalità di giustizia. In quest'ultimo caso le misure e gli accorgimenti prescritti per i dati conservati per esclusive finalità di giustizia si applicano sin dall'inizio del trattamento.

Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali.

Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di  riconoscimento biometrico.

Nell'ambito dei trattamenti per finalità di accertamento e repressione di reati, una volta decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 132 del Codice, i dati di traffico devono essere trattati con modalità che consentano l'accesso differenziato su base temporale, provvedendo a forme di separazione dei dati che garantiscano il rispetto del principio di finalità dei trattamenti e l'efficacia dei profili di autorizzazione definiti.

La differenziazione può essere ottenuta:

* mediante separazione fisica, predisponendo sistemi del tutto separati nelle componenti di elaborazione e di archiviazione, oppure
* mediante separazione logica, ovvero intervenendo sulla struttura delle basi di dati e/o sui sistemi di indicizzazione e/o sui metodi di accesso e/o sui profili di autorizzazione.

Devono essere adottate misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni.

7.4. Incaricati del trattamento
Gli incaricati che accedono ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo, devono essere designati specificamente in rapporto ai dati medesimi.

Il processo di designazione deve prevedere la frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle Glossary Link misure di sicurezza e le relative responsabilità. L'effettiva partecipazione al corso deve essere documentata.

Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico (menzionate anche nell'art. 132, comma 5, lett. c)), nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Codice, il Glossary Link titolare del trattamento deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo.

7.5. Cancellazione dei dati
Allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni; sono altresì cancellati o resi anonimi senza alcun ritardo, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente, documentando tali operazioni al più tardi entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice.

7.6. Altre misure
Audit Glossary Link log
Devono essere adottate soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun Glossary Link incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati.

Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri Glossary Link dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici.

I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità e l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi devono essere adottati, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche.

Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate nel rispetto dei princìpi in materia di controllo dei lavoratori sull'uso di strumenti elettronici, con particolare riguardo all' Glossary Link informativa agli interessati (cfr. Provv. 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522).

7.7. Audit interno–Rapporti periodici
La gestione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati.

L'attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati.

I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione.

L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate.

L'esito dell'attività di controllo deve essere:

* comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e a esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società;
* richiamato nell'ambito del Glossary Link documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza;
* messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria.

7.8. Documentazione dei sistemi informativi
I sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico devono essere documentati in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione.

La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema.

La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico.

7.9. Cifratura e protezione dei dati
I dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. In particolare, devono essere adottate soluzioni che rendano le informazioni, residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei database o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche.

Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, data base administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate.

Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire, più in generale, la sicurezza dei sistemi, evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione (a titolo esemplificativo, l'accesso interattivo in modalità "emulazione di terminale", anche per scopi tecnici, non deve essere consentito su canali non sicuri, così come deve essere evitata l'attivazione di servizi di rete non necessari che si possono prestare alla realizzazione di forme di intrusione).

7.10. Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti
Valutato il complesso delle misure e degli accorgimenti, tenuto conto del quadro delle cautele che emergono dalle risultanze ispettive essere già in atto presso i fornitori, nonché dei tempi tecnici necessari per completarne l'attuazione, anche alla luce di quanto emerso dalla consultazione pubblica, risulta dagli atti congruo fissare un termine transitorio per i trattamenti di dati in essere, prevedendo che tutti gli adempimenti di cui al presente punto 7 siano completati al più presto ed entro, e non oltre, il termine che è parimenti congruo stabilire per tutti i fornitori al 31 ottobre 2008. Entro tale termine, i fornitori dovranno dare conferma al Garante attestando formalmente l'integrale adempimento al presente provvedimento.

8. Applicazione di alcune misure a dati trattati per altre finalità
Le considerazioni svolte sulla natura particolarmente delicata dei dati di traffico, sulla necessità di garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone e di prescrivere una più incisiva messa in sicurezza di dati rilevano anche per ogni altro trattamento di dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai fornitori di cui al paragrafo 3.

Ciò, comporta l'improrogabile esigenza di assicurare che almeno alcuni tra gli accorgimenti e le misure di cui al precedente punto 7, limitatamente a quelli adattabili al caso di specie, siano applicati comunque dai predetti fornitori nell'ambito di analoghi trattamenti di dati di traffico telefonico e telematico effettuati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, pagamento in caso di interconnessione e commercializzazione di servizi, nel più breve periodo temporale indicato nel menzionato art. 123.

Per tali ragioni il Garante, contestualmente e distintamente da quanto va disposto ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice, di adottare nel termine e con la modalità di cui al paragrafo 7.10. le misure e gli accorgimenti indicati nella lettera c) del seguente dispositivo.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: