Premssa: Finalità e modalità


5. Finalità perseguibili
Il vincolo secondo cui i dati conservati obbligatoriamente per legge possono essere utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati specificamente per legge in riferimento al predetto, secondo periodo di conservazione) comporta una precisa limitazione per i fornitori nell'eventualità in cui essi ricevano richieste volte a perseguire scopi diversi.

Ad esempio:

a) i medesimi fornitori non possono corrispondere a eventuali richieste riguardanti tali dati formulate nell'ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile;

b) sono tenuti a rispettare il menzionato vincolo di finalità anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice).

6. Modalità di acquisizione dei dati
Il Codice individua le modalità con le quali possono essere acquisiti i dati di traffico conservati dai fornitori prescrivendo, con riferimento al primo periodo di conservazione (i primi ventiquattro mesi e sei mesi, rispettivamente per il traffico telefonico e telematico), che la richiesta sia formulata con "decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altri parti private" (art. 132, comma 3, del Codice).

Al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la facoltà di richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traffico limitatamente ai dati che si riferiscano "alle utenze intestate al proprio assistito". La richiesta deve essere effettuata "con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante" (art. 132, comma 3, cit.). Tale ultimo riferimento ai presupposti previsti dal Codice per l'accesso alle chiamate in entrata comporta, anche per i fornitori, la necessaria valutazione preliminare della circostanza che dalla mancata conoscenza dei dati richiesti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. A tale riguardo si richiama quanto rilevato nel provvedimento adottato dal Garante in materia il 3 novembre 2005, consultabile sul sito dell'Autorità (doc. web n. 1189488).

In relazione al secondo periodo di conservazione, l'art. 132, comma 4, prevede che i dati conservati possano essere acquisiti soltanto in presenza di un decreto motivato del giudice che autorizzi l'acquisizione qualora ritenga sussistenti sufficienti indizi di uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o in danno di sistemi informatici o telematici.

7. Misure e accorgimenti da prescrivere
Come premesso, il Garante è stato preposto per disposizione di legge a individuare accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nell'ambito della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati (art. 132, comma 5, del Codice).

A tal fine, il Garante ha curato preliminarmente diversi approfondimenti tecnici con esperti del settore, nonché numerosi accertamenti ispettivi presso primari fornitori di servizi di comunicazione elettronica; ha, infine, indetto una specifica consultazione pubblica su un articolato documento indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti idonei per la conservazione dei dati di traffico per finalità di giustizia.

Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa, non essendo pervenuti all'Autorità sostanziali rilievi critici da parte dei soggetti interessati.

Tutte le riflessioni e commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di specifica analisi e considerazione nell'elaborazione del presente provvedimento.

Nell'individuare le seguenti cautele che il Garante prescrive ai fornitori interessati al presente provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto dei parametri indicati negli artt. 17 e 132, comma 5, del Codice, nonché:

a) dell'esigenza normativa volta a prevedere specifiche cautele rapportate alla quantità e qualità dei dati da proteggere e ai rischi indicati nell'art. 31 del Codice, rischi che i fornitori devono già oggi prevenire rispettando i comuni obblighi di sicurezza collegati alle misure non solo minime previste dal Codice (artt. 31 e ss.; Allegato B);

b) dell'opportunità di individuare, allo stato, misure protettive per i trattamenti svolti da tutti i fornitori interessati che siano verificabili anche in sede ispettiva, ai fini di una più incisiva messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico;

c) della necessità di tenere in considerazione i costi derivanti dall'adozione delle misure e degli accorgimenti prescritti con il presente provvedimento, anche in ragione della variegata capacità tecnica ed economica dei soggetti interessati;

d) del contesto europeo di riferimento, specie alla luce dei pareri resi dal Gruppo per la tutela dei Glossary Link dati personali (cfr. pareri nn. 4/2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 3/2006 sulla direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ;

e) dello stato dell'evoluzione tecnologica, alla luce del quale le seguenti prescrizioni devono pertanto ritenersi soggette ad aggiornamento periodico.