3) Conservazione dei dati
| 4) Richieste di autorizzazione< --- | --- >2) Modalità di trattamento |
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3) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i
dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità, ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.
Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.


