4) Modalità di trattamento
| 5) Conservazione dei dati< --- | --- >3) Finalità del trattamento |
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4) Modalità di
trattamento
Il trattamento dei
dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice.
Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato ai sensi dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i dati sono raccolti presso
terzi, e di acquisire, ove necessario, il consenso scritto.
Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettera b)), l'
informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.
Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il
titolare del trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o
incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.


