Capo IV ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE
| Capo I ATTIVITÀ BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI FONDI, DEL SETTORE TURISTICO, DEL TRASPORTO ED ALTRE ATTIVITÀ AUTORIZZATE< --- | --- >5) Norme finali. |
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Capo IV
ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'
autorizzazione e finalità del
trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell'interesse di
terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.
Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.
Non è consentito il trattamento dei dati:
a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica – fatto salvo quanto sopra stabilito–, e la vita sessuale;
b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
I
dati sensibili non possono essere diffusi.
4) Norme finali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.


