Capo IV IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI
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Capo IV
IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI
1) Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
L'
autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;
2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento;
b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione e alle società di gestione dei mercati regolamentati o alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;
d) alle società operanti nel settore del rating, limitatamente alle informazioni strettamente indispensabili a verificare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilità in capo ai soli soci responsabili di incarichi di revisione presso società italiane che abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non nazionali, in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa nazionale e al fine di consentire la registrazione della società (e degli stessi soci) presso le organizzazioni governative responsabili della stabilità e trasparenza dei mercati finanziari di riferimento.
2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione è rilasciata altresì:
a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento deve essere necessario:
1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate dal “Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive” (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, G. U. 24 novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice;
d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.


