Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati


Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati


1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di Glossary Link dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il Glossary Link trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.