Art. 23. Consenso (1)
| Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso< --- | --- >Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari |
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Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23. Consenso (1)
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
[...]
1-bis - I
dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.
[...]


