Art. 23. Consenso (1)


Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici


Art. 23. Consenso (1)
1. Il Glossary Link trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero Glossary Link trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda Glossary Link dati sensibili.

(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
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1-bis - I Glossary Link dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.
[...]