Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
| --- >Art. 26. Garanzie per i dati sensibili |
|---|
Art. 27. Garanzie per i
dati giudiziari
1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.


