Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari


Art. 27. Garanzie per i Glossary Link dati giudiziari
1. Il Glossary Link trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.