Art. 31. Obblighi di sicurezza
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Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I -
Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I
dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


