Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
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Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.


